LA MODIFICA ALL’ART. 19 DEL D.LGS. 546/1992 INTRODOTTA DAL D.LGS. 220/2023
PREVEDE L'IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO ALL'ISTANZA DI AUTOTUTELA
- Autotutela obbligatoria
- Autotutela facoltativa
Tra le riforme introdotte con l’art. 1 del D.Lgs. 220/2023 vi è stata la previsione espressa dell’impugnabilità del rigetto delle istanze di autotutela (art. 19 lett. (g-bis e (g-ter del D.Lgs. 546/1992), già in precedenza riconosciuta dalla giurisprudenza.
In linea con la parallela riforma dello statuto del contribuente (D.Lgs. 219/2023), che ha introdotto con gli artt. 10 quater e 10 quinquies rispettivamente l’autotutela obbligatoria e facoltativa, nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 sono state introdotte la lettera g-bis) che prevede l’impugnazione dell’autotutela obbligatoria e la lettera g-ter) che prevede l’impugnazione dell’autotutela facoltativa.
Autotutela obbligatoria
In base allo statuto del contribuente L. 212/2000, come riformato dal D.Lgs. 219/2023, si ha autotutela obbligatoria ai sensi dell’art. 10 quater nei seguenti casi di manifesta illegittimità degli atti per:
a) Errore di persona;
b) Errore di calcolo;
c) Errore sull’individuazione del tributo;
d) Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
e) Errore sul presupposto d’imposta;
f) Mancata considerazione dei pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti;
g) Mancata documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
Il comma 2 dispone che l’obbligo di provvedere all’autotutela non sussiste in presenza di sentenza passata in giudicato favorevole all’ufficio, nonché quando è decorso un anno dalla definitività per mancata impugnazione dell’atto viziato.
Il comma 3 precisa che la responsabilità ai sensi dell’art. 1 c. 1 della L. 20/1994 (giurisdizione della Corte dei Conti), relativa alle valutazioni di fatto in caso di avvenuto esercizio dell’autotutela, è limitata alle sole ipotesi di dolo.
La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.
Autotutela facoltativa
L’art. 10 quinquies dello Statuto del contribuente L. 212/2000 prevede invece come soggetti ad autotutela facoltativa dell’ufficio tutti gli altri casi non rientranti nel precedente art. 10 quater.
Prevede inoltre al comma 2, l’applicazione del 3 comma del precedente articolo relativo alla limitazione della responsabilità alla sola ipotesi di dolo.
In particolare, si deve notare che in mancanza del richiamo all’applicazione anche del comma 2 del precedente articolo, si ritiene che nei casi di autotutela facoltativa non si applichi né il limite del giudicato favorevole all’amministrazione, né quello temporale di definitività dell’atto, di conseguenza potrà esercitarsi l’autotutela in ogni tempo, fatta salva la sola prescrizione dei diritti.
L’impugnazione
La distinzione tra i due tipi di autotutela richiesta è importante anche ai fine dell’impugnazione dei relativi dinieghi.
Nel caso di autotutela obbligatoria ex art. 10 quater dello statuto del contribuente è impugnabile sia il diniego espresso dell’ufficio sia quello tacito, quale il silenzio-rifiuto (lett. g-bis).
Nel caso di autotutela facoltativa ex art. 10 quinquies dello statuto del contribuente è impugnabile solo il diniego espresso all’istanza di autotutela, non quello tacito.
Ai sensi del comma 2° dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, oltre all’art. 7, comma 2° dello statuto del contribuente, è previsto per tutti gli atti espressi di cui al precedente comma 1° (atti impugnabili), l’indicazione dei termini entro cui proporre ricorso e la corte di giustizia di primo e secondo grado competente, nonché delle forme da osservare ai sensi dell’art. 20. Pertanto, ora anche i dinieghi alle istanze di autotutela dovranno contenere espressamente tali indicazioni. La mancanza di tali indicazioni comporta l’irregolarità degli atti (ai sensi dell’art. 7 comma 2), ma non costituiscono un vizio che comporta l’annullabilità degli atti in base al disposto dell’art. 7- quater dello statuto del contribuente, ora introdotto dal D.Lgs. 219/2023.
Termini
Con riferimento ai termini entro cui presentare il ricorso previsti dall’art. 21, quanto agli atti notificati sono da impugnarsi entro 60 giorni dalla notifica (comma 1), compreso quindi il diniego espresso di autotutela;
quanto al c.d. silenzio rifiuto, sia per le istanze di rimborso (lett. g) che per quelle di autotutela (lett. g-bis), il ricorso può essere proposto solo trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (comma 2).
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