L’ultima legge finanziaria per il 2023 (legge n. 197 del 29.12.2022) nei commi dal 222 al 230 prevede un nuovo stralcio delle vecchie cartelle esattoriali.
Il comma 222 prevede infatti alla data del 31.03.2023 l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione (ADER) dal 01.01.2000 al 31.12.2015.
Bisogna quindi fare riferimento non alla data di notifica della cartella esattoriale ma alla data in cui il ruolo è stato iscritto ed affidato all’ADER da parte delle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Per tali importi il comma 223 prevede la sospensione della riscossione fino alla data dell’annullamento automatico previsto per il 31.03.2023.
Sono comunque esclusi dallo stralcio ai sensi del comma 226 i debiti fino a 1.000 euro per:
- Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- Somme derivanti da condanne della Corte dei conti;
- Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di sentenze penali di condanna;
- Risorse proprie della Comunità Europea;
- Per l’iva dovuta per l’importazione.
Il comma 227 prevede invece per i carichi affidati da amministrazioni diverse da quelle statali, agenzie fiscali e enti pubblici previdenziali, per i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro lo stralcio automatico opera esclusivamente per interessi per ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e sanzioni con esclusione del capitale e delle somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella che restano dovuti.
Analogamente il comma 228 prevede uno stralcio limitato anche per le sanzioni amministrative, comprese quelle per la violazione del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi dovuti agli enti previdenziali, limitatamente agli interessi senza investire le sanzioni e le somme dovute per le spese per procedure esecutive e notifica delle cartelle che rimarranno dovute.
L’applicazione di tale stralcio limitato per gli altri enti creditori di cui sopra, viene rimesso alla volontà degli enti stessi che ai sensi del comma 229 possono deliberare di non applicarlo entro il 31.03.2023.
Rimane comunque sospesa la riscossione dal 01.01.2023 al 31.03.2023 per tutti i debiti fino a 1.000 euro, senza l’applicazione degli interessi di mora, anche relativamente a tali enti in base al disposto del comma 230.
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