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LA LOCAZIONE PARZIALE DELL’IMMOBILE NON FA PERDERE L’ESENZIONE DALL’IMU EX ART. 1 C. 707 L. 147/2013

7 marzo 2023

In caso di locazione parziale dell’immobile adibito ad abitazione principale si mantengono le agevolazioni sulla prima casa, in particolare rimane l’esenzione dal pagamento dell’IMU ex art. 1 c. 707 della L. 147/2013

Con l’art. 1 c. 707 della legge n. 147 del 2013 (finanziaria 2014), che ha modificato l’art. 13 del D.L. 201/2011, è stata introdotta a partire dal 01.01.2014 l’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale propria (I.M.U.) sull’abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze.

In occasione di una serie di risposte a domande frequenti (FAQ) fornite dal Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) nel 2016, quest’ultimo veniva a specificare che in caso di locazione di alcune stanze dell’abitazione principale (locazione parziale dell’immobile adibito a prima casa) il titolare non veniva a perdere tale destinazione, continuando a beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’IMU come prevista dall’art. 1 c. 707 della L. 147/2013 (vedi: https://www.mef.gov.it/faq_tasse_casa/index.html).

Tale interpretazione è stata incidentalmente confermata anche da una risposta ad un interpello data dal Comune di Roma il 14.07.2020, che richiamando la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3 del 18.05.2012, ritiene che nel caso in cui l’abitazione principale sia parzialmente locata e l’uso prevalente rimanga quello di abitazione principale, la eventuale locazione di una porzione di essa di per sé non comporta la perdita delle agevolazioni come prima casa.   

Nel merito più di recente si è pronunciata la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo con la sentenza n. 8/07/22 del 25.01.2022, la quale afferma che è “possibile affittare parzialmente, non integralmente, l'immobile poiché ciò significherebbe perderne completamente il possesso a favore del conduttore. La locazione parziale della prima casa è sempre possibile senza alcun problema, tanto è vero che nei modelli di dichiarazione fiscale è previsto un codice ad hoc proprio per indicare questa situazione. In questo caso continuano ad essere riconosciute tutte le agevolazioni Irpef, compresa la detrazione del mutuo, e non è dovuta l'Imu.” (CTR Abruzzo n. 8/07/22 del 25.01.2022)

Richiama inoltre l’ordinanza della Cassazione, sez. 5, n. 19989 del 27.07.2018, la quale conferma che “non impedisce la richiesta di agevolazioni la circostanza che l'immobile sia concesso in locazione con regolare contratto a terzi”.

In conclusione, in base alle interpretazioni di prassi e della giurisprudenza è possibile mantenere le agevolazioni sulla prima casa, compresa l’esenzione IMU, pur affittando a terzi alcune stanze della stessa (locazione parziale dell’immobile), purché il proprietario mantenga nella stessa la propria residenza ed abituale dimora.

Scarica Sentenza CTR Abruzzo 8/07/22 Scarica Interpello Comune di Roma 2020 Scarica Cass. Ord. 19989 del 2018

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