I commi da 206 a 2012 prevedono una particolare ipotesi di conciliazione giudiziale fuori udienza delle controversie tributarie con un maggiore abbattimento delle sanzioni rispetto a quanto previsto negli art. 48 e 48 ter del D.Lgs. 546/1992 e con una rateazione in cinque anni. Tale disposizione è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, prevista dai commi da 186 a 205, innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado al 01.01.2023.
ESCLUSIONI
Tale disposizione non si applica, in base al comma 2010, alle liti concernenti il recupero dei crediti tributari sorti in uno stato estero, rispetto ai quali l’Agenzia delle Entrate non è ente creditore.
Sono inoltre escluse le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie dell’Unione europea, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) riscossa all’importazione e quelle concernenti le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato.
LA CONCILIAZIONE AGEVOLATA
In base al comma 206, in alternativa alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, il contribuente ha la facoltà di sottoscrivere entro il 30.06.2023 con l’Agenzia delle Entrate un accordo conciliativo sugli atti impositivi oggetto di impugnazione ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 546/1992, in base al quale le parti depositano in giudizio di primo o secondo grado una istanza congiunta, sottoscritta dalle parti (personalmente o dai difensori), per la definizione totale o parziale della controversia. La conciliazione – come tutte quelle ex art. 48 cit. – si perfeziona con la sottoscrizione delle parti dell’accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di versamento.
L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute dal contribuente all’ente impositore, in caso di mancato versamento delle somme concordate.
LE AGEVOLAZIONI, I VERSAMENTI E LE DECADENZE
Diversamente dalle ordinarie conciliazioni ex art. 48, il comma 207 prevede il pagamento delle sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo edittale (per esempio se è prevista la sanzione minima del 90% dell’imposta evasa, verrà pagata per la sanzione solo il 5% (1/18 di 90)), gli interessi e gli eventuali accessori, per le controversie pendenti in primo e secondo grado; mentre per la conciliazione ordinaria era previsto per il primo grado il pagamento delle sanzioni ridotte al 40%, per il secondo le sanzioni ridotte al 50%.
Analogamente a quanto prevede l’art. 48 ter del D.Lgs. 546/92, il comma 208 prevede il versamento di quanto dovuto o della prima rata entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo conciliativo. Si applica la disciplina della dilazione dei pagamenti prevista per gli accertamenti con adesione dall’art. 8 del D.Lgs. 218/1997, con massimo di venti rate trimestrali da pagare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima dovranno essere calcolati gli interessi legali a partire dal versamento della prima rata.
Diversamente dalla conciliazione ordinaria non si potrà pagare gli importi dovuti mediante compensazione con altri crediti fiscali ex art. art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (c. 208).
In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, si decade dal beneficio della sanzione ridotta ex comma 207. Il competente ufficio, ai sensi del comma 209, provvederà quindi all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione per omesso versamento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 pari al 30%, aumentata della metà e applicata sul residuo dell’imposta dovuta, ovvero pari al 45% di tale somma.
Tale conciliazione agevolata riguarda come detto solo i ricorsi pendenti in primo e secondo grado, con esclusione dei ricorsi pendenti in Cassazione e delle sentenze già depositate, non definitive alla data del 01.01.2023, ammessi invece alla definizione liti tributarie pendenti.
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