La legge finanziaria 2023 (L. 197/2022) prevede nell’art. 1, commi da 166 a 173, la possibilità di regolarizzare le violazioni formali, che non rilevano ai fini della determinazione del tributo (base imponibile) e/o sul suo pagamento, riferite alle imposte sui redditi, all’IVA e all’IRAP, commesse fino al 31.10.2022 (c. 166).
Profilo soggettivo
La norma non distingue sotto il profilo soggettivo chi può avvalersi di tale regolarizzazione, consentendo a tutti i contribuenti di usufruirne (sia privati, che professionisti, imprese e società).
Profilo oggettivo
Sotto il profilo oggettivo, in base al comma 166 è possibile regolarizzare tutte le violazioni solo formali commesse fino al 31 ottobre 2022.
Trattasi di violazioni per le quali il legislatore ha previsto una sanzione di importo fisso o da un minimo ad un massimo, non rapportato al tributo. Circostanza che le distingue dalle violazioni sostanziali che sono invece rapportate all’importo del tributo.
Si tratta di violazioni di formalità o adempimenti che sono, anche solo potenzialmente, di ostacolo all’attività di controllo. Diversamente si tratterebbe di violazioni “meramente formali”, per le quali l’art. 6, c. 5bis, del D.Lgs. 472/1997 dispone la “non punibilità” trattandosi di violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo e che non pregiudicano l’attività di controllo degli uffici finanziari.
Non sono regolarizzabili le sanzioni riferite ad altre tipologie di tributo che non siano le imposte dirette, l’IVA e l’IRAP (ad esempio le imposte di registro, ipotecarie e catastali, successione …).
Esclusioni
Ai sensi del comma 169, non possono essere regolarizzate le violazioni rilevate con atto di contestazione o irrogazione sanzione emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) di cui all’art. 5-quater del D.L. 167/1990, convertito con modificazioni dalla L. 227/1990;
ai sensi del comma 170, è altresì esclusa la regolarizzazione delle violazioni alle norme per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
ai sensi del comma 172, non è possibile la regolarizzazione delle violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 1° gennaio 2023.
Modalità di regolarizzazione e perfezionamento
Per la regolarizzazione delle violazioni, in base ai commi 166 e 167, sarà necessario il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascuna annualità in cui è avvenuta la violazione, eseguito in due rate di eguale importo la prima da pagare entro il 31.03.2023 e la seconda entro il 31.03.2024.
Il comma 168, prevede per il perfezionamento della regolarizzazione, oltre al pagamento dell’importo di cui sopra (c. 167), la rimozione delle irregolarità od omissioni. Ne deriva pertanto che le violazioni dovranno essere rimosse entro il termine massimo del pagamento della seconda rata, ovvero entro il 31.03.2024.
Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, il comma 171 stabilisce che, in deroga all’art. 3, c. 3°, dello statuto dei contribuenti (L. 212/2000), sono prorogati di due anni i termini di decadenza previsti dall’art. 20, c. 1°, del D.Lgs. 472/1997, per la notifica dell’atto di contestazione o irrogazione della sanzione, previsto da tale norma entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla commissione della violazione. Pertanto, il predetto termine per la notifica dell’atto di contestazione per una violazione commessa il 30.10.2022 passerà dal 31.12.2027 al 31.12.2029.
Il comma 173 demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate le modalità di attuazione della regolarizzazione di tali violazioni (ovvero il Provvedimento del 30 gennaio 2023).
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