La legge finanziaria per il 2023 L. 197/2022, ha previsto nei commi da 219 a 221 la possibilità di regolarizzare gli omessi versamenti delle rate dovute per acquiescenza ad accertamenti, accertamenti con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione con il pagamento integrale del solo importo dell’imposta residuo, anche a rate.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Tale possibilità è prevista per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Riguarda in particolare la regolarizzazione degli omessi o carenti versamenti relativi alle rate successive alla prima dovute per (c. 219, lett. a):
- Accertamenti con adesione;
- Acquiescenza agli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione;
- A seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell’art. 17bis c. 6 del D.Lgs. 546/1992.
Scadute alla data del 01.01.2023 e per le quali non sono stati ancora notificati atti di intimazione o cartelle di pagamento.
Nonché ex c. 219, lett. b):
- Degli importi, anche rateali, dovuti per le conciliazioni ex art. 48 e 48bis del D.Lgs. 546/1992 scaduti al 01.01.2023 per i quali non siano stati ancora notificati atto di intimazione o cartella di pagamento;
Per tutti la regolarizzazione degli omessi versamenti avviene con il versamento integrale della sola imposta, senza sanzioni ed interessi.
PERFEZIONAMENTO
In base al comma 220, la regolarizzazione si perfeziona con il pagamento dell’intero importo residuo dovuto entro il 31.03.2023.
In alternativa è previsto il pagamento rateale in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 31.03.2023. Le rate successive alla prima dovranno essere versate con scadenza entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ogni anno.
Sulle rate successive alla prima a partire dal 31.03.2023 dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale.
Anche per tale tipo di agevolazione è esclusa la possibilità di compensare gli importi da versare con altri crediti tributari ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.
CONDIZIONI
Si deve precisare che per accedere a tale tipo di definizione agevolata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione non devono essere stati notificati prima del versamento integrale o della prima rata per la regolarizzazione.
DECADENZA
In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione prevista non si producono gli effetti agevolativi di cui sopra, pertanto, l’ufficio competente procederà all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché la sanzione per omesso versamento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (c. 221).
In tale ipotesi la cartella di pagamento dovrà essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale delle somme dovute per effetto della presente regolarizzazione.
Se ti è stato utile l'articolo puoi fare una donazione di 3 euro cliccando sotto:
Tutti i diritti riservati Studio Legale Tributario D.M.G.
Privacy policy x