Il comma 213 dell’art. 1 della L. 197/2022 (Legge Finanziaria 2023), in alternativa alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, prevista dai commi da 186 a 205, ha previsto una particolare ipotesi di rinuncia al ricorso pendente in Cassazione, sia principale che incidentale, a seguito di una definizione in via transattiva fra le parti di tutte le pretese azionate in giudizio, con l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta in via agevolativa.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Tali rinuncia riguarda solo i giudizi pendenti aventi ad oggetto atti impositivi emessi ed in cui è parte del giudizio la sola Agenzia delle Entrate. Sono comunque escluse le controversie concernenti il recupero di crediti tributari sorti in uno stato estero; le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie dell’Unione europea, l’IVA riscossa per l’importazione e le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato (c. 218).
Tale forma di rinuncia non rimane a regime ma è limitata nel tempo, essendo esperibile solo entro il 30.06.2023.
CONDIZIONI, MODALITA’ DI RINUNCIA ED EFFETTI
Condizione preliminare per l’esercizio di tale rinuncia agevolata da parte del ricorrente principale o incidentale è la definizione di un accordo transattivo tra l’Agenzia delle Entrate ed il contribuente su tutte le pretese azionate in giudizio, con conseguente abbattimento delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo ai sensi del comma 214.
La definizione transattiva – similmente alla conciliazione giudiziale nei primi due gradi di giudizio – si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo ed il versamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione di quanto dovuto (comma 215) a titolo di imposte, sanzioni ridotte, interessi ed eventuali accessori.
Effetto agevolativo della definizione è il beneficio della riduzione delle sanzioni dovute ad un diciottesimo del minimo edittale (c. 214).
È espressamente esclusa la possibilità di utilizzare per il versamento di quanto dovuto la compensazione con altri crediti tributari ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (comma 216).
La normativa non prevede il pagamento rateale.
A seguito del perfezionamento dell’accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate la parte formalizza entro il 30.06.2023 la rinuncia al ricorso depositandola presso la Corte secondo le disposizioni dell’art. 390 c.p.c., in quanto compatibili, finché non sia cominciata la relazione all’udienza, ovvero sino alla data dell’adunanza camerale (comma 217).
A seguito della quale verrà emesso decreto di estinzione del giudizio.
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