La recentissima ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, sez. 6, n. 34634 depositata il 24.11.2022, è intervenuta sulla vexata questio della motivazione sul calcolo degli interessi nelle cartelle esattoriali.
La Suprema Corte distingue l’ipotesi in cui la cartella derivi da un accertamento che ha già quantificato sia l’imposta che le sanzioni ed interessi, per la cui motivazione è sufficiente il richiamo e rimando a quest’ultimo; dal diverso caso in cui la cartella esattoriali sia il primo atto notificato al contribuente, come nel caso delle liquidazioni delle dichiarazioni ex art. 36 bis del DPR 600/72, in cui invece, non potendo fare un rimando ad alcun atto precedente, dovrà invece essere specificamente motivata la base normativa applicata per il computo degli interessi applicati nella cartella.
In particolare, l’ordinanza ha ritenuto sufficiente la motivazione relativa alla sola imposta dovuta con il rimando alla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, e quindi a questo ben nota; non altrettanto con riferimento al calcolo degli interessi applicati la cui motivazione anche con il semplice richiamo della normativa applicabile, anche senza indicazione specifica del saggio applicato, era necessaria per la comprensione del calcolo da parte del contribuente.
Tale indirizzo giurisprudenziale sia allinea alla sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 22281 pubblicata il 14.07.2022, chiamata a pronunciarsi in funzione nomofilattica sulla necessità di una motivazione sul calcolo degli interessi nelle cartelle di pagamento. La quale ha fissato il seguente principio di diritto:
“Allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l’obbligo di motivazione, prescritto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.”
In conclusione, in base alla recentissima giurisprudenza di legittimità sopra riportata, tutte le cartelle emesse ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 600/73 per le imposte dirette o dell’art. 54 bis del DPR 633/72 per l’IVA, quali primi ed unici atti impositivi impugnabili, sono da ritenersi illegittime limitatamente alla richiesta degli interessi dovuti se non viene esplicitamente indicata nella cartella la base normativa su cui si basa il loro calcolo oltre alla data di decorrenza degli stessi.
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