LE NOTIFICHE PEC DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
Le notifiche devono avvenire tramite una PEC ufficiale della P.A. presente nei pubblici registri.

Ultimamente si ripetono le sentenze delle Commissioni Tributarie che annullano gli atti notificati da Agenzia Entrate - Riscossione tramite PEC non ufficiali, non reperibili nei pubblici registri.
Le corti di merito nel dichiarare la nullità della notifica si richiamano all'art. 3 bis, c. 1°, secondo capoverso della L. 53/1994, secondo il quale nel disciplinare le notifiche tramite PEC, si precisa che possono essere eseguite esclusivamente utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante dai pubblici elenchi.
Benché la norma non menzioni espressamente la sanzione della nullità, ritengono che l'utilizzo dell'espressione "esclusivamente" debba senz'altro intendersi in tal senso (a titolo d'esempio CTP Perugia 379/2019, CTP Roma 767/2020, CTP Verona 103/2021, CTR Lazio 915/2022, CTR Toscana 1526/2021, CTP Roma 11779/2021, CTP Agrigento 1468/2021, CTP Reggio Calabria 3369/2021, CTP Roma 10571/2020, CTP Roma 601/2020).
Tale indirizzo ha una sua indubbia valenza e logica giuridica a tutela del notificando, tant’è che recentemente anche la Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 32992 del 10.11.2021 pur non volendosi pronunciare direttamente sul punto, conferma espressamente la nullità della notifica effettuata tramite un indirizzo PEC non risultante dai Pubblici Registri, in contrasto con il disposto di cui all’art. 3 bis, comma 1, della L. 53/1994.
Mi auguro che anche la giurisprudenza di legittimità consolidi anche in futuro tale giusto orientamento.
Studio Legale Tributario


