IL PRINCIPIO DELLA SCISSIONE DEGLI EFFETTI DELLA NOTIFICA PER GLI ATTI ESATTIVI
Il principio di scissione degli effetti della notifica non salva dalla prescrizione gli atti esattivi
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002, con cui dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 149 cpc e dell’art. 4, c. 3 della L. 890/1982, ha introdotto il principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato. Tale principio tutela il notificante dalle eventuali conseguenze negative dovute ai ritardi imputabili all’organo notificante (ufficiali giudiziari o postali), separando gli effetti della notifica in capo a chi effettua la notifica rispetto al soggetto che riceve l’atto notificato. In concreto la notifica si considera effettuata per il notificante nel momento in cui consegna l’atto da notificare all’ufficiale giudiziario o postale, salvandolo dalla scadenza dei termini a quella data; mentre per il notificato si considera effettuata al momento in cui riceve l’atto, data da cui cominciano a decorrere i termini legali (es. impugnazione, costituzione in giudizio …).
Atti processuali
Tale principio si applica sicuramente agli atti processuali, quali ad esempio la citazione (Cass. SS.UU. n. 24822/2015), al fine di salvaguardare il notificante dalla decadenza dei termini processuali.
Atti recettizi
In caso di atti recettizi, che invece esplicano i loro effetti solo nel momento in cui entrano nella sfera di conoscibilità del destinatario, come ad esempio gli avvisi di accertamento relativi a tributi locali quali l’IMU o la TASI, vale ancora il medesimo principio?
In particolare, il principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato vale per salvare i termini di decadenza processuale, ma vale anche per salvare i termini di prescrizione?
La giurisprudenza
Negli ultimi tempi la maggioritaria giurisprudenza tributaria di merito ritiene che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica non si applichi agli avvisi di accertamento, che sono e restano atti amministrativi e non processuali, che esplicano i loro effetti solo nel momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui vengono consegnati all’ufficio postale o all’ufficiale giudiziario ai fini della salvaguardia dei termini di prescrizione (CTP Taranto nn. 993/2019 e 648/2017, CTR Abruzzo n. 942/2019, CTP Napoli del 13.12.2019, CTP Latina n. 249/2019, CTP Caserta nn. 166/2022 e 278/2022, CTR Puglia n. 115/2022, Cass. 9841/2010, C.Cost. 477/2010, Cass. 15671/2011 e 17644/2008).
Ultimamente la Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 40543 del 17.12.2021 è intervenuta sull’argomento confermando l’indirizzo giurisprudenziale che salva il principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato anche per gli accertamenti tributari, ma esprimendosi con riferimento solo ai termini di decadenza.
Per quanto riguarda invece la prescrizione, sempre la Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 24822 del 07.07.2015 afferma che ai fini dell’interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c. il principio della scissione degli effetti della notifica si applica “nel solo caso in cui l’esercizio del diritto può essere fatto valere solo mediante atti processuali. In ogni altro caso – e indipendentemente dalle scelte del soggetto che intende interrompere la prescrizione (l’ordinamento non può consentire che il pregiudizio per la parte destinataria, incolpevole, derivi dalle scelte arbitrarie e ad libitum della controparte) – opera la soluzione contraria.”
Da ciò discende che per l’interruzione della prescrizione di un debito tributario, da farsi con un atto unilaterale amministrativo (recettizio) e non con un atto processuale, non vale il principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato, che salverebbe l’ente impositore con la mera consegna all’ufficiale notificatore, ma è necessario che l’atto interruttivo pervenga all’indirizzo del notificato (con conoscenza anche solo legale dello stesso).
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