IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In ogni atto amministrativo deve essere espressamente indicato il responsabile del procedimento
La legge 241/1990, sul procedimento amministrativo, ha introdotto nel capo II il responsabile del procedimento negli articoli dal n. 4 al n. 6.
Nell’art. 4 viene prevista l’unità organizzativa della pubblica amministrazione competente per ciascun procedimento a cui spetta l’istruttoria e ogni altro adempimento procedimentale, nonché l’adozione del provvedimento finale.
Il successivo art. 5 prevede che il dirigente di ciascuna unità organizzativa assegni a sé o ad altro dipendente della stessa unità organizzativa la responsabilità dell’istruttoria o di qualsiasi altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché eventualmente l’adozione del provvedimento finale.
Fino a quando non viene fatta l’assegnazione di cui sopra, è comunque considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa competente.
Da ultimo l’art. 12, comma 1, lett. c), del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120 del 11/09/2020, modificando il 3° comma del predetto art. 5 della L. 241/90, stabilisce che la Pubblica Amministrazione procedente è tenuta a far conoscere sia l’unità organizzativa competente per il procedimento, sia il nominativo del responsabile del procedimento, sia il suo domicilio digitale.
L’art. 6 disciplina i compiti del responsabile del procedimento, il quale deve valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento.
Deve accertare d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria.
In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
Propone l’indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi.
Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notifiche previste dalle leggi o dai regolamenti.
Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione.
L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
Infine, l’art. 6 bis, aggiunto dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012, a tutela del buon andamento, trasparenza ed imparzialità della pubblica amministrazione, disciplina il conflitto di interessi, obbligando il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti a adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale ad astenersi in caso di conflitti di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche se potenziale.
In materia tributaria lo statuto del contribuente introdotto con la L. 212/2000 nell’art. 7 al comma 2°, rifacendosi al predetto art. 5 della L. 241/1990, espressamente prevede che “gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in
merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile
promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l’autorità
amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.”
È quindi ribadito il principio secondo cui è obbligatorio anche per gli atti tributari l’indicazione del responsabile del procedimento, ma quali sono le conseguenze in caso della mancata indicazione?
Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 27577 del 30.10.2018, sebbene lo statuto del contribuente imponga tassativamente l’indicazione del responsabile del procedimento, la sua omissione non comporta la nullità dell’atto, non prevista espressamente dalla norma.
Contrariamente, un apposito intervento legislativo, l’art. 36 comma 4-ter del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, ha espressamente sanzionato con la nullità la mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle sole cartelle esattoriali, riferite ai ruoli consegnati a partire dal 1° giugno 2008.
Tale intervento normativo è stato sollecitato dall’ordinanza della Corte Costituzionale n. 377/2007, con riferimento alla sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2 dello statuto del contribuente L. 212/2000, nella parte in cui obbligava oltre all’amministrazione finanziaria anche i concessionari per la riscossione ad indicare negli atti il responsabile del procedimento, oltre alle altre informazioni imposte dal predetto comma.
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, ritenendo che comunque anche per gli atti dei concessionari si ravvisi un procedimento amministrativo, seppur più scarno rispetto a quello dell’amministrazione finanziaria, per cui tale adempimento non è inutile, ma ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa (in linea con la L. 241/1990), la piena informazione del cittadino/contribuente e la garanzia del diritto alla difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione alla base dell’art. 97 della Costituzione.
L’intervento legislativo del 2008, ribadendo tale interpretazione, ha imposto espressamente la nullità delle cartelle esattoriali che, in violazione dell’art. 7, comma 2° della L. 212/2000, non indicano il responsabile del procedimento.
Tale intervento lascia però scoperto da tutela la più grave mancanza delle tassative indicazioni richieste dallo statuto del contribuente sugli atti emessi dall’amministrazione finanziaria, che per coerenza ed una corretta lettura costituzionalmente orientata, non dovrebbero esserne privi a giusta tutela del contribuente, della imparzialità, trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione.
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